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Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento.

2. La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con la applicazione di aliquote maggiori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO