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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.

2. Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma gia' inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e' inquadrato nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianita' di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.

Art. 2

1. Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e' valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.

Art. 4

1. 1 dipendenti municipali ex coloniali, iscritti nei quadri speciali con equiparazione all'ex coefficiente 271 (attuale parametro 213) della carriera esecutiva statale di cui alla tabella C prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, numero 1224, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza nel predetto ex coefficiente 271, oppure siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati, previo superamento di concorso per esami, nel parametro iniziale corrispondente all'ex coefficiente 325 previsto dalla tabella B di equiparazione economica alla carriera di concetto statale di cui all'articolo 45 del citato decreto presidenziale n. 1224.

2. Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo.

3. Le modalita' del concorso verranno stabilite tenuto conto delle norme di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in quanto applicabili.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 1 e 2 saranno adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 5

1. Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1 gennaio 1964, gli inquadramenti e le successive promozioni hanno efficacia con effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che, collocati a riposo dopo la predetta data, non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni competenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO