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Modifiche agli articoli 16, 17 e 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51, in materia di navigazione da diporto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma della nota alla tariffa E allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".

Art. 2

1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"Le unita' da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla costa, e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda superiore a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota e' rispettivamente di L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda.
La misura della tassa di cui al precedente comma e' ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per almeno due mesi, alla meta', qualora sia effettuato abbonamento per un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento e' annuale. Durante il periodo di validita' dell'abbonamento l'unita' da diporto puo' stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento.
L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unita' da diporto dal pagamento della tassa di circolazione anche quando effettuino navigazione nelle acque interne.
Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile.
La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sopratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
Le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri a cio' riconosciuti idonei dalla locale autorita' portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni.
Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo".

Art. 3

1. Nel secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51, le parole "giornale nautico" sono sostituite con "giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale"; inoltre, dopo le parole "autorita' marittima", sono inserite le seguenti "o doganale".

2. Il modello e le modalita' per il rilascio del giornale indicato nel comma precedente sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con il Ministro delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO