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Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituita, con contabilita' separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.

2. L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:

  1. 1) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;

  2. 2) conio di monete estere;

  3. 3) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

  4. 4) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

  5. 5) fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

  6. 6) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

  7. 7) fabbricazione di contrassegni di Stato;

  8. 8) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

  9. 9) promozione dell'attivita' della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca;

  10. 10) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

  11. 11) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;

  12. 12) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

  13. 13) perizia delle monete ritenute false;

  14. 14) conio di monete commemorative o celebrative;

  15. 15) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

  16. 16) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

3. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Art. 5

1. All'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere b) e i) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"b) due funzionari della Direzione generale del tesoro";
"i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario - scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non puo' scegliere piu' di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'istituto da nominare consiglieri e' effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresi' del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa, scelto a seguito di apposita elezione".

Art. 6

1. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' aggiunto il seguente n. 5):
"5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato".

Art. 7

1. La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, fara' pervenire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un programma del quantitativo di monete metalliche richiesto nell'anno successivo, nonche' una stima dei quantitativi presumibilmente richiesti nel quadriennio successivo, affinche' l'Istituto possa programmare la propria attivita'.

2. In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ove la Direzione generale del tesoro ne ravvisi l'opportunita', puo' affidare a stabilimenti di terzi la coniazione di determinati quantitativi di moneta, alle condizioni e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

3. Per le ordinazioni conferite per esigenze dell'amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 8

1. La determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla Zecca e' effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, dal consiglio di amministrazione su proposta di una apposita commissione dei prezzi.

2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro del tesoro ed e' composta dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che la presiede, dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a primo dirigente, da uno dei membri del comitato consultivo per la Zecca esperto nel settore industriale, da un funzionario dei servizi tecnici e da un funzionario dei servizi amministrativi della sezione Zecca.

3. Le mansioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della sezione Zecca designato dal direttore generale dell'istituto.

4. E' in facolta' della commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici della sezione Zecca ed altri esperti estranei, quando la particolarita' del caso lo richieda. I membri aggregati partecipano alle riunioni della commissione con voto consultivo.

Art. 9

1. Le commesse di fornitura di monete da parte dello Stato italiano saranno regolate da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere specificate, oltre alle caratteristiche, il prezzo unitario di ciascuna moneta e le modalita' di consegna e di collaudo.

2. Il pagamento delle somme dovute per effetto delle predette convenzioni, alla sezione Zecca dello Stato per la fabbricazione dei segni monetari, e' ripartito, dedotto il decimo, in quattro rate trimestrali anticipate.

3. Nei limiti delle disponibilita' esistenti sullo stanziamento concernente l'acquisto di monete, di cui al successivo articolo 16, la sezione Zecca puo' richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, anticipazioni per l'acquisto delle materie prime occorrenti per le lavorazioni. Tali anticipazioni sono recuperate al momento dei pagamenti di cui al precedente comma.

Art. 10

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' sostituito dal seguente:
"Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato".

Art. 11

1. Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato", custodisco i biglietti e le monete a debito dello Stato.

2. La cassa speciale:

  1. a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;

  2. b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;

  3. c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;

  4. d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato.

3. La cassa speciale e' tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie.

4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato approntera' locali idonei ed attrezzature per l'attivita' della cassa speciale, presso la quale sara' distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo.

5. Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non e' dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonche' per regolare i rapporti tra il Tesoro e la sezione Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni.