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Aumento del fondo di dotazione dell'istituto dell'enciclopedia italiana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, e' sostituito dal seguente:
"Il fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana e' di lire 12.500 milioni, diviso in cinque carature, di lire 2.500 milioni ciascuna, che saranno sottoscritte dai soci caratisti: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto Poligrafico dello Stato, che vengono a cio' espressamente autorizzati.
La responsabilita' di ciascun ente partecipante e' limitata alla quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura.
Gli enti anzidetti potranno cedere in tutto o in parte la propria caratura ad altro istituto di credito di diritto pubblico".

Art. 2

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.495 milioni in favore dell'istituto Poligrafico dello Stato, ai fini della sottoscrizione dell'apporto al fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana di cui al precedente articolo.

2. All'onere di lire 2.495 milioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO