Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni gia' del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni gia' del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e' abrogato.
2. I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
Art. 2
1. In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.
2. Agli enti suddetti dovra' essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonche' del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.
3. Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.
4. Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.
5. Il prezzo della compravendita che verra' determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, potra' essere corrisposto in cinque rate annuali.
Art. 3
1. Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, puo' essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1 gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.
Art. 4
1. Il vincolo perpetuo di destinazione gia' imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO