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Adesione ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.

Art. 3

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate e che saranno emanate dalla Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

2. Le relative spese, valutate in lire 9.000 milioni in ragione di anno, sono computate alla gestione finanziaria dell'AIMA di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti (di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO