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Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - Domanda di ammissione alla procedura. - L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161".

Art. 2

1. Nelle procedure in corso all'entrata in vigore della presente legge, il tribunale, su domanda dell'imprenditore e con decreto motivato, puo' concedere una proroga del beneficio, fino al termine massimo complessivo di anni due, allorche' vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO