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Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

Art. 2

1. All'onere di L. 3.600.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. All'onere di lire 4.500 milioni, relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno finanziario 1978.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO