Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprire 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 ottobre 1979.
Art. 2
1. Il numero 85 dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e' sostituito dal seguente:
"previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 3
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino a due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ed udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, le norme di coordinamento del codice stesso con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme transitorie e quelle per l'attuazione del codice.
Art. 4
1. La commissione consultiva di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle relative norme transitorie e di coordinamento.
Art. 5
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1977, n. 239, rimane fissata in lire cinquanta milioni annui.
Art. 6
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche a tutte le attivita' e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, ivi comprese le attivita' del personale della segreteria organizzativa ed esecutiva.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO