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Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprire 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 ottobre 1979.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO