Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, della sanita', del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali sono introdotte, per l'anno finanziario 1978, le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli 5926 e 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3
1. L'articolo 70 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1978 in L. 57.645.000.000 ed in L. 746.397.233.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974, n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1 marzo 1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352, e 1 luglio 1977, n. 403".
Art. 4
1. L'assegnazione autorizzata dall'articolo 88 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' ridotta da L. 43.000.000 a L. 13.000.000.
Art. 5
1. L'articolo 94 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' cosi' modificato:
"E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di L. 7.200.000.000 per gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturali di particolare gravita' o estensione, nonche' per altri interventi assistenziali straordinari".
Art. 6
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 104 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' ridotta da L. 129.900.000.000 a L.
115.400.000.000.
Art. 7
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 108 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' ridotta da L. 2.000.000.000 a L. 250.000.000.
Art. 8
1. L'articolo 109 della legge 27 aprile 1978 n. 143, e' soppresso.
Art. 9
1. La gestione dei residui passivi risultanti dalla data del 1 gennaio 1978 sui capitoli di cui all'annessa tabella A e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, a carico dei capitoli medesimi, ancorche' la relativa denominazione risulti modificata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO