Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle camere di commercio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.
2. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 24 agosto 1971.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO