Semplificazioni in materia di certificazioni da parte degli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione.
2. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO