Adeguamento del contributo annuo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) il pagamento del saldo dei contributi dovuti dall'Italia per gli anni 1975 e 1976, pari al controvalore in lire di dollari 7.400.
Art. 2
1. A partire dal 1977 la spesa occorrente per la partecipazione italiana al suddetto Comitato consultivo internazionale del cotone di cui all'articolo 1, gia' fissata dalla legge 3 novembre 1971, n. 950, in L. 4.315.000, sara' determinata annualmente sulla base del bilancio approvato dal citato Comitato.
2. Tale spesa per l'anno 1977 e' valutata in L. 9.000.000.
Art. 3
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1978, valutate in lire 17 milioni, si provvede: quanto a lire 12 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977; quanto a lire 5 milioni mediante riduzione del fondo speciale del corrispondente capitolo per l'anno 1978.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO