Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 e' cosi' modificato:
a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e a quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - ANSELMI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO