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Liquidazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, n. 1023 e 14 febbraio 1963, n. 280, e' soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. I contributi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280, non sono piu' dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualita' arretrate.

Art. 3

1. Il servizio per il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero provvedera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione di qualsiasi pendenza del Fondo di cui all'articolo 1, all'accertamento del patrimonio di detto Fondo ed alla sua devoluzione all'erario dello Stato. Fino al completamento delle predette operazioni continuera' a svolgere le sue funzioni il collegio dei revisori in carica all'atto di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - OSSOLA - FORLANI - PANDOLFI - PRODI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO