Legge-quadro in materia di formazione professionale
Testo vigente
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142
Art. 16 Formazione per gli apprendisti
1. Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
2. I progetti di cui al comma precedente si articolano in attivita' teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
3. Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
4. Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 17 Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego
1. La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresi' pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.
2. Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego e' integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
3. I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 19 Assistenza tecnica dell'ISFOL
1. Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facolta' di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 1) e' sostituito dal seguente:
"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
Art. 20 Relazione annuale al Ministero del lavoro
1. Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attivita' di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunita' economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresi' in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Art. 21 Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Art. 22 Finanziamento delle attivita' formative
1. Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.
2. Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresi' al finanziamento:
a) delle attivita' di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.1
Art. 23 Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori
1. Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, e' soppresso.
2. L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.
3. I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprieta' del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.
4. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.
Art. 24 Contributi dei fondi comunitari
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunita' economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformita' di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione puo' autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente.1
Art. 25 Istituzione di un Fondo di rotazione
1. Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.
2. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
4. Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.
5. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
6. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
7. Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purche' sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilita' amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresi', utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione.
8. Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977".14
Art. 26 Finanziamento integrativo dei progetti speciali
1. Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.1
Art. 27 Erogazione dei finanziamenti
1. A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
Art. 28 Abrogazioni
1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO - PANDOLFI - PEDINI - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO