Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa relativa alla realizzazione e alla gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati meteorologici rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT, di cui all'accordo intereuropeo ratificato con la legge 1 aprile 1975, n. 174.
2. Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, determina le modalita' tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione dell'informazione, anche mediante il ricorso a convenzioni con societa' ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale, e con le universita'.
Art. 2
1. Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purche' assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.
Art. 3
1. La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni e' valutata in lire 2.500 milioni e il relativo stanziamento sara' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
2. Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1, la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sara' stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.1
Art. 4
1. All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1978 dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - RUFFINI -
PANDOLFI - GULLOTTI -
ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO