Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato l'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 del titolo V dell'accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO