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Adesione al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973, e sua esecuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 del protocollo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato complessivamente in lire 200 milioni, si provvede quanto a L. 117.400.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 e quanto a L. 82.600.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno 1978.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - MARCORA - PRODI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO