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Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Esercizio della professione di consulente del lavoro

1. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

2. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

3. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

5. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.

6. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

7. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

Art. 2 Oggetto dell'attivita'

1. I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

2. I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

4. Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo' avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attivita' professionale.

Art. 3 Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

  1. a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di presidente;

  2. b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

  3. c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata;

  4. d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

2. Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita';

  2. b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';

  3. c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

  4. d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

  5. e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra' anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.7

Art. 4 Incompatibilita'

1. L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non e' consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Art. 5 Tenuta dei libri e documenti di lavoro

1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti.

2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 7 Responsabilita' del datore di lavoro

1. L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attivita' di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attivita' sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Titolo II. Albi provinciali dei consulenti del lavoro e condizione per l'iscrizione

Art. 8 Albo dei consulenti del lavoro

1. E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

2. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale puo' esercitare l'attivita' professionale in tutto il territorio dello Stato. Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi provinciali.

3. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio professionale degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto.

4. L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.

Art. 8-bis

1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Art. 9 Condizioni per l'iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

  1. a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero documento attestante che l'interessato e' italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita';

  2. b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

  3. c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

  4. d) certificato del casellario giudiziario;

  5. e) certificato di buona condotta morale e civile;

  6. f) certificato di godimento dei diritti civili;

  7. g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

  8. h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

  9. i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.

2. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

3. Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non e' richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.

4. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

5. Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

6. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

7. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale.

8. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

9. Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 10 Cancellazione dall'albo

1. Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

  1. a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

  2. b) quando ricorra una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 4.

2. Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

3. Il consulente del lavoro puo' chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.