Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La disciplina concernente il trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 di attuazione dell'accordo intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-TES, aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e SINDIP, e' estesa, con i medesimi criteri e con la stessa decorrenza, salvo quanto previsto nei successivi articoli, al personale con qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 2
1. Le misure dell'indennita' giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue:
1) direttore generale di azienda autonoma . . . . . . . . L. 27.200 2) dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700 3) dirigente superiore e primo dirigente. . . . . . . . . L. 19.1001
Art. 3
1. Al personale di cui al precedente articolo 1 inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria: in tal caso l'indennita' di trasferta e' ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante.
Art. 4
1. Al personale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.
2. Per i viaggi eseguiti con mezzi aerei di linea, il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto di prima classe spetta esclusivamente al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.
Art. 5
1. Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennita' forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, e' stabilita in L. 2.550.1
Art. 6
1. Le misure dell'indennita' di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, sono fissate per i dirigenti postelegrafonici come segue:
L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e con qualifiche superiori;
L. 170.000 per il rimanente personale.
Art. 7
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 hanno effetto dal 1 giugno 1977.
Art. 8
1. A decorrere dal 1 gennaio 1979 le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
3. Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire.
4. Con i medesimi criteri e con le stesse modalita' stabiliti nei precedenti commi possono essere rideterminati le indennita' ed i compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, nonche' le indennita' di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 9
1. La spesa complessiva per l'indennita' di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale di cui al precedente articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, dovra' essere contenuta nei limiti della disponibilita' dei rispettivi capitoli di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - GULLOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO