Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
1) n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;
2) n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 8 e 7 delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO