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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:

  1. 1) n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;

  2. 2) n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 8 e 7 delle convenzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO