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Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero

Testo vigente

Titolo I. Modifiche al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori.
I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale e' iscritto il coniuge.
I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e di essere reiscritti, se gia' cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.
La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, e del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale e' iscritto il coniuge.
Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto.
Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai cumuli precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".

Art. 2

1. All'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. 1) al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:
    "5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.";

  2. 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).";

  3. 3) il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
    "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
    Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
    Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito".

Art. 3

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 32-bis. - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la sezione elettorale presso la quale e' assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.
Dell'ammissione al voto e' data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.
Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".

Titolo II. Norme transitorie per la iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero

Art. 4

1. I cittadini italiani gia' cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.

2. La iscrizione ha luogo secondo le modalita' di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacita' elettorale.

3. Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta.

4. Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente e' ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.

5. Un esemplare della deliberazione della commissione elettorale comunale e dell'elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo e' depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

6. Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalita' di cui all'articolo 20, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

7. La commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.

Art. 5

1. Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti, se gia' cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 6

1. Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale piu' rapido.1

Art. 7

1. Entro dieci giorni dall'iscrizione o reiscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne da' notizia agli interessati.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI - BONIFACIO - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO