Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili
Testo vigente
Capo I. Della redazione degli atti di ufficio e delle attivita' delle parti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 2.
2. I diritti di cancelleria, i diritti, le indennita' di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonche' il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.
3. La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
4. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento.
5. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.
6. Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.
7. Nulla e' innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.
Art. 2
1. L'articolo 31 della tariffa, di cui all'allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
=====================================================================
| | Imposte | |
Arti-| Indicazione | dovute | |
colo | degli atti |---------| |
della| soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
ta- | imposta | |por-| |
riffa| |Fis-|zio-| |
| |se |nali| |
=====================================================================
| | | |Carta bollata. |
| | | |Gli atti compiuti |
| | | |dal giudice e dal |
| | | |cancelliere e i |
| | | |provvedimenti |
| | | |originali del |
| | | |giudice nei |
| | | |procedimenti civili|
| | | |sono redatti su |
| | | |carta libera, con |
| | | |l'osservanza delle |
| | | |disposizioni |
| | | |contenute negli |
| | | |articoli 4 e 9 del |
| | | |presente decreto |
| | | |circa il numero |
| | | |complessivo delle |
| | | |linee e delle |
| | | |sillabe di ciascun |
| | | |foglio. |
| | | |L'imposta |
| | | |di bollo sugli atti|
| | | |e provvedimenti |
| | | |predetti, con |
| | | |esclusione di |
| | | |quella dovuta sugli|
| | | |originali delle |
| | | |sentenze e dei |
| | | |processi verbali di|
| | | |conciliazione, e' |
| | | |corrisposta, per |
| | | |ogni procedimento, |
| | | |mediante |
| | | |applicazione di |
| | | |marche o mediante |
| | | |versamento su conto|
| | | |corrente postale |L'imposta assolta
| | | |intestato |per le procure
| | | |all'ufficio del |speciali alle liti,
| | | |registro di Roma |apposte in calce o
| | | |nelle misure |a margine degli
| | | |rispettivamente di |atti indicati nel
| | | |L. 2.800 per i |terzo comma
| | | |procedimenti di |dell'articolo 83
| | | |cognizione e di L. |del codice di
| | | |4.200 per quelli di|procedura civile,
| | | |esecuzione davanti |comprende quella
| | | |al pretore; di L. |dovuta per la
| | | |4.900 per i |certificazione
| | | |procedimenti di |della firma.
| | | |cognizione e di L. |Nelle disposizioni
| | | |9.800 per quelli di|a fianco sono
| | | |esecuzione davanti |comprese le note
| | | |al tribunale; di L.|ipotecarie firmate
| | | |2.800 per i |dai cancellieri.
| | | |procedimenti |Le copie delle
| | | |davanti alla corte |difese, delle
| | | |di appello e di L. |memorie e delle
| | | |1.400 per quelli |note aggiunte nei
| | | |avanti la Corte di |giudizi innanzi ai
| | | |cassazione; di L. |conciliatori ed ai
| | | |1.400 per i proce- |pretori non sono
| | | |dimenti speciali. |soggette ad imposta.
| | | |L'imposta |Le copie
| | | |corrisposta |delle comparse,
| | | |mediante le |delle memorie e
| | | |predette modalita' |degli altri scritti
| | | |non e' |difensivi, di cui
| | | |rimborsabile. |non sia
| | | |Per gli originali |obbligatoria la
| | | |delle sentenze e |notifica, possono
| | | |dei verbali di |essere scritte in
| | | |conciliazione |carta libera, ma in
| | | |l'imposta di bollo,|tal caso in margine
| | | |commisurata al |a ciascun foglio
| | | |numero dei fogli, |dell'originali
| | | |e' riscossa in modo|debbono essere
| | | |virtuale |applicate tante
| | | |dall'ufficio del |marche del valore
| | | |registro competente|del foglio stesso
| | | |per la |quanti sono i
| | | |registrazione. |procuratori con i
| | | |La disposizione di |quali le comparse,
| | | |cui sopra non si |le memorie e gli
| | | |applica alle |altri scritti
| | | |sentenze del |difensivi sono
| | | |giudice |scambiati. Le
| | | |conciliatore, che |marche debbono
| | | |vanno redatte su |essere annullate
| | | |carta bollata. |esclusivamente dal
| | | |Per le procure spe-|cancelliere delle
| | | |ciali alle liti ap-|autorita' innanzi
| | | |poste in calce o a |alle quali si
| | | |margine degli atti |svolge il
| | | |indicati |procedimento.
| | | |nell'articolo 83, |Non sono soggette
| | | |terzo comma, del |ad imposta le copie
| | | |codice di procedura|delle comparse,
| | | |civile e loro |delle difese e
| | | |certificazioni, per|degli altri atti e
| | | |le procure |documenti esistenti
| | | |conferite dai |nel fascicolo di
| | | |creditori per |causa distribuite
| | | |l'intervento |al giudice o ai
| | | |all'adunanza per il|componenti dei
| | | |concordato |collegi giudicanti.
| | | |preventivo |Non sono soggetti
| | | |(articolo 174 del |ad imposta gli atti
|Atti e | | |regio decreto 13 |e documenti prodot-
|provvedimenti| | |marzo 1942, n. 267,|ti dal pubblico mi-
|dei procedi- | | |e successive |nistero o compiuti
|menti giuri- | | |modificazioni e |su sua richiesta.
|sdizionali | | |integrazioni) |Restano
|civili e | | |quando siano |ferme le norme di
|amministra- | | |scritte sull'avviso|esenzione contenute
|tivi. | | |di convocazione, |nel codice civile,
|Atti e prov- | | |l'imposta e' |nel codice di
|vedimenti | | |assolta con marche.|procedura civile e
|dei procedi- | | |Sempre mediante |in altre leggi non
|menti arbi- | | |marche si |abrogate
|trali. | | |corrisponde, se |dall'articolo 42
|Originali, | | |dovuta, la tassa di|del decreto del
|copie ed | | |iscrizione a ruolo |Presidente della
|estratti. | | |(articolo 3, legge |Repubblica 29
| Per ogni| | |25 aprile 1957, n. |settembre 1973, n.
31 | foglio|700 | |283). |601.
Art. 3
1. L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
" Art. 134 - (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco e' stato restituito, il difensore puo' provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennita' e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dallo articolo 137 ".
Art. 4
1. L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
" Art. 135 - (Invio di copie alle parti'). - Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte ".
Art. 5
1. Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dai seguenti:
" Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale e' tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ".
Art. 6
1. Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennita' di trasferta.
2. Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.
3. Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.
Capo II. Delle comunicazioni
Art. 7
1. Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
" Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario ".
Art. 8
1. L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
" Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o' scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata ".
Capo III. Vendita di valori bollati e marche di previdenza
Art. 9
1. E' vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.
Capo IV. Disposizioni transitorie e finali
Art. 10
1. Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia gia' maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilita' relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
3. L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'I per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4. Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla e' dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennita' di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dai cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.
5. Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.
Art. 11
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
2. Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa e' ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979
PERTINI
Andreotti - Bonifacio - Malfatti
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio