Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertiti in legge, che abbiano esaurito i loro effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.
2. I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva sono definiti dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
3. Non ha efficacia la dichiarazione di idoneita' di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, ed il conseguente conferimento della personalita' giuridica all'ORNACOL.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' nominato un commissario straordinario presso l'ORNACOL per la presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, entro trenta giorni dalla nomina, dei rendiconti relativi alle spese sostenute dall'organismo nell'espletamento dei compiti ad esso affidati ed alle somme erogate per l'aiuto al consumo.
Art. 3
1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sulla base dei rendiconti di cui al precedente articolo 2, provvede al pagamento delle somme spettanti all'ORNACOL imputando la relativa spesa alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.
Art. 4
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1986, N. 898
In caso di irregolare tenuta della contabilita' prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
3. Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
4. Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresi', per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento n. 3089 del Consiglio della Comunita' europea del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro e' disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 1979
PERTINI
COSSIGA - MARCORA - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - REVIGLIO - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO