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Aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000.

2. L'assegno di cui al precedente comma e' corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.1

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6356 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 7 miliardi la voce "Istituzione di nuove universita' statali".

2. All'onere di lire 35 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 19 miliardi la voce "Censimenti ISTAT generali".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1979
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - ANDREATTA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO