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Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terra' anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

Art. 3

1. Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Per "ripresa sonora diretta", di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneita' della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Art. 4

1. Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento della copia campione, prevista al primo comma del precedente articolo 3, e relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati.

2. Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunziare alla post-sincronizzazione.

3. Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilita' dell'interprete, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

4. Della sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3.

Art. 5

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1979
PERTINI
COSSIGA - D'AREZZO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO