Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il centro di idrodinamica di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa di un piano generale di sistemazione degli impianti e di definizione dell'ambito di attivita' dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - da predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - e' assegnato all'Istituto medesimo, per avviare il completamento degli impianti esistenti o in via di costruzione del nuovo centro di idrodinamica di Roma, un contributo di lire 4 miliardi, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.
Art. 2
1. I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento dell'importo complessivo. Il rimanente 10 per cento sara' erogato in sede di liquidazione finale da effettuare sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali.
2. Il certificato di collaudo dovra' essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto tra le suddette amministrazioni, quando si tratta di lavori o forniture non eccedenti l'importo di L. 50.000.000.
3. La direzione dei lavori sara' affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della difesa e della marina mercantile.
4. Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per gli oneri passivi, derivanti dall'applicazione della presente legge, e' riconosciuta in ogni caso all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota forfettaria pari al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, da erogare sulla base degli atti di acquisto e degli stati di avanzamento dei lavori.
5. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e' autorizzato ad eseguire la costruzione ed il montaggio di attrezzature e strumenti, a carico dei contributi di cui all'articolo 1, per un importo complessivo, comprendente le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, non superiore a lire 400 milioni.
6. Il pagamento di tali somme sara' effettuato con le modalita' indicate nei precedenti commi primo e secondo, dietro presentazione di fatture relative agli atti di acquisto ed alle spese di lavorazione.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi anzidetti.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1979
PERTINI
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Visto, il Guardasigilli: MORLINO