Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonche' microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478: "Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori", e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
2. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono soppressi.
Art. 2
1. Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-1; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (ex voce doganale 85.15/ C), nonche' dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (voce doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, e' elevata al 18 per cento.
Art. 3
1. Gli atti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, conservano validita' anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1979
PERTINI
COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO