Trimestralizzazione degli aumenti dell'indennita' integrativa speciale e corresponsione di una somma "una tantum" al personale statale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 febbraio 1980, le variazioni nella misura mensile dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e del commercio.
2. Le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale per l'anno 1980 conseguenti alle variazioni trimestrali di cui al precedente comma, saranno corrisposte, rispettivamente, nei mesi di aprile, luglio, ottobre 1980 e gennaio 1981, insieme con la differenza relativa alle mensilita' immediatamente precedenti.
Art. 2
1. Al personale statale, al quale competa l'indennita' integrativa speciale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi e' corrisposta una somma una tantum di L. 250.000 lorde, ridotta a L. 125.000 nei confronti del personale che per lo stesso anno abbia prestato servizio per meno di sei mesi.
2. Ai fini suddetti i periodi successivi di servizio prestati nel corso dell'anno presso enti ed amministrazioni pubbliche diverse per effetto dei processi di mobilita' in atto previsti da norme di legge sono cumulati, rimanendo a carico delle singole amministrazioni o enti le quote degli oneri correlativi.
3. Le predette somme sono assoggettate alla sola ritenuta erariale e corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Art. 3
1. La presente legge e' applicabile, da parte degli enti interessati al restante personale del pubblico impiego avente titolo all'indennita' integrativa speciale secondo la stessa disciplina prevista per gli statali. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
Art. 4
1. All'onere derivante per l'anno 1979 dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 593 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. All'onere relativo all'anno 1980, valutato in lire 588 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Negli oneri di cui ai precedenti commi sono compresi - in ossequio al disposto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - rispettivamente, miliardi 38 e miliardi 48 a fronte delle maggiori spese ricadenti sui bilanci degli enti che si finanziano esclusivamente mediante contributi statali, al cui conseguente adeguamento sara' provveduto con decreti del Ministro del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO