Integrazione dell'articolo 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. All'articolo 325 del codice della navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - EVANGELISTI - MORLINO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO