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Disposizioni per esercitare, in via provvisoria, il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi degli articoli 10 e 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini dell'esercizio, in via provvisoria, del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 e fino a quando lo stesso non sia approvato con legge, nell'allegata tabella A sono indicati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale e nelle allegate tabelle B e C sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.

2. Agli stessi fini e con gli stessi limiti di cui al comma precedente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in L. 62.126.536.976.000.

Art. 2

1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1980, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.

2. Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1980.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO