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Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) di un contributo statale di lire 184,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di un contributo straordinario di lire 23.750 milioni nel triennio 1977-79

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al Comitato nazionale per l'energia nucleare e' assegnato per l'anno finanziario 1979, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 184,5 miliardi. Di detta somma 5 miliardi di lire sono destinati a studi e ricerche sulle fonti di energia rinnovabili e sulla razionalizzazione e il risparmio dei consumi energetici.

Art. 2

1. Al Comitato nazionale per l'energia nucleare e' assegnato per il triennio 1977-79, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione di anticipazioni alla societa' Eurodif:

  1. a) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1977;

  2. b) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1978;

  3. c) lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1979.

2. E' fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del Tesoro le somme che ricevera' dalla societa' Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione delle anticipazioni di cui al comma precedente.

3. Al complessivo onere di lire 14.250 milioni, relativo alle quote per gli anni 1977 e 1978, rispettivamente di lire 7.125 milioni ciascuna, si fara' fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

4. All'onere di lire 184,5 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge ed a quello di lire 9.500 milioni, relativo alla quota per l'anno 1979 di cui al precedente primo comma, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione dei decreti-legge 28 marzo 1979, n. 98 e 26 maggio 1979, n. 158, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 1980
PERTINI
COSSIGA - BISAGLIA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO