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Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' sostituito dal seguente:
"Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato".

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' sostituito dal seguente:
"Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del........ (Gazzetta Ufficiale del............n....)". Nel caso di piu' decreti di autorizzazione, e' sufficiente indicare gli estremi del primo decreto.
Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione e' sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' soppresso".

Art. 9

1. L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' modificato come segue:

  1. 1) al n. 2, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite con le seguenti: "titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro";

  2. 2) al n. 9, le parole: "dell'EGAM" sono sostituite con le seguenti: "dell'ENI";

  3. 3) al n. 10, le parole: "beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche", sono sostituite con le seguenti: "beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche".

Art. 10

1. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:
"Al trasferimento del portafoglio di una societa' di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.
Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualita' di socio della societa' posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della societa' cessionaria".

Art. 11

1. I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o piu' commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP.