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Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2 Assegno di superinvalidita' dal 1 gennaio 1979

1. Dal 1 gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono fissati nelle seguenti misure:

  1. 1) lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 6.000.000 lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 5.100.000 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 4.500.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.900.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.300.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.700.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.100.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.800.000 lettera H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.200.000

Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E sopracitata.

Art. 3 Indennita' di assistenza e di accompagnamento dal 1 gennaio 1979

1. Ai mutilati ed agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' liquidata d'ufficio una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa, a decorrere dal 1 gennaio 1979, nelle seguenti misure mensili:

  1. 1) lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 lettera A-bis n. 1, n. 2 comma secondo, e n. 3 . . . . . . L. 288.000 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . . . . L. 188.000 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.600 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 211.200 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 172.800 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 134.400 lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000 lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 76.800 lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 57.600

I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alla lettera A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A e A-bis n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecita' bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1 della lettera A, in quanto, oltre che da cecita' bilaterale, sono affetti da una invalidita' ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo, e n. 3). Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Art. 4 Pensione, assegno o indennita'

1. Dal 1 gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita' riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile.

2. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella B allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualita' secondo la gravita' della menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido e' determinato in base alla riduzione della capacita' lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il complesso delle invalidita', non spetti pensione o assegno rinnovabile.

3. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B.

4. Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella A.

Art. 5 Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979

1. Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro.

2. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidita' sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennita' per una volta tanto, qualora l'invalidita' risulti invece ascrivibile alla tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga piu' riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.

3. L'invalido affetto da lesioni o infermita' per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermita' siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A.

4. Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

5. Qualora l'assegno rinnovabile sia stato conferito per lesioni o infermita' previste dalla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alla scadenza dell'assegno l'invalidita' sia riconosciuta migliorata si' da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidita', all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a piu' favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

Art. 6 Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979

1. Dal 1 gennaio 1979, qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', il pagamento dell'assegno e' prorogato a cura della competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno rinnovabile, la direzione provinciale del Tesoro deve inviare apposita segnalazione all'Amministrazione avente in carico la partita di pensione che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno a titolo di proroga anche oltre il predetto termine triennale.

2. Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga e' imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, pero', all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

3. Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non e' ripetibile.

Art. 7 Grandi invalidi per servizio

1. Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermita' ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.

Art. 8 Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermita' o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1 gennaio 1979

1. Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto, dal 1 gennaio 1979, un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

3. L'eventuale differenza in decimi di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di una infermita' di seconda categoria.

4. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' che si aggiungono a quella che da' titolo alla pensione privilegiata ordinaria, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.

5. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidita'. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 9 Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermita' o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979

1. Dal 1 gennaio 1979, qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un'invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

2. Qualora con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alla quinta categoria, e' liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella F-1.

3. Ove con un'invalidita' di seconda categoria coesista altra infermita' ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la pensione di prima categoria piu' un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di un'infermita' di ottava, settima e sesta categoria.

4. Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidita' medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1.

Art. 10 Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di piu' di due infermita'

1. In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di piu' di due infermita', ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la valutazione medesima e' effettuata aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidita', a partire dalle infermita' meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1.

Art. 11 Perdita totale o parziale dell'organo superstite

1. Quando il militare o il civile, gia' affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

2. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito pensione privilegiata ordinaria per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari per causa di servizio, venga a perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo superstite.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica.

4. Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

5. Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

6. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

7. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo, quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea al servizio avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale e' stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di servizio.