Finanziamento degli oneri per l'organizzazione del vertice dei Paesi piu' industrializzati che avra' luogo a Venezia il 22 e 23 giugno 1980
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini dell'organizzazione del vertice dei sette Paesi piu' industrializzati, che avra' luogo a Venezia, il 22 e 23 giugno 1980, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, elevabili del 10 per cento in caso di assoluta necessita', da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1980.
2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per la organizzazione e lo svolgimento del vertice mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo quinto comma, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del vertice, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e di concerto con quello del tesoro, sara' istituita la "Delegazione per la organizzazione del vertice dei sette Paesi piu' industrializzati" cui spetta il compito di assolvere a tutti gli adempienti necessari per la sua realizzazione.
Art. 2
1. All'onere di L. 5.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO