Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I commi secondo e terzo dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, sono soppressi.
2. La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in conseguenza della concessione della riduzione del 30 per cento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti, di cui alla legge predetta, e' posta a carico della gestione ordinaria per l'assicurazione nell'industria dello stesso Istituto.
Art. 2
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 294.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - SCOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO