Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente in servizio all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:
"Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facolta' di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento piu' favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale e data facolta' di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati.
Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, e consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio".
Art. 2
1. Il personale gia' in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento piu' favorevole di fatto gia' corrisposto al personale suddetto.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - VALITUTTI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO