Attribuzione ai competenti organi regionali della potesta' di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
Art. 2
1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306., e sostituito nel modo seguente:
"1) il titolare del competente organo regionale o un suo delegato, con funzione di presidente".
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - MARCORA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO