Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione
Testo vigente
Art. 11 Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale
1. A decorrere dal 1 gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma.
2. L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti.
Art. 12 Misura degli assegni vitalizi
1. L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente articolo 11, e determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.
2. L'importo di cui al precedente comma e ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o
derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata.
3. I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della
pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale e assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.
Art. 13 Assegni di riversibilita'
1. Gli assegni di riversibilita' posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente articolo 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
2. Gli assegni di riversibilita' di cui al primo comma non possono essere complessivamente ne' inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente articolo 12 ne superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.
3. Non e' dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14 Modalita' di pagamento
1. La corresponsione degli assegni vitalizi avviene dal 1 gennaio 1976 con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni sociali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 15 Contenzioso
1. I ricorsi contro i provvedimenti dell'INPS sono disciplinati dalle norme che regolano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Art. 16 Determinazione delle riserve matematiche
1. L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente articolo 11 e' determinato in relazione all'eta' del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.2
2. L'importo dell'assegno di cui al precedente comma e' calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria.
3. I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Art. 17 Norme applicabili
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni sugli assegni vitalizi, gia' erogati dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti di enti locali e dall'Istituto postelegrafonici.
Art. 18 Contributo previdenziale obbligatorio
1. Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1 gennaio 1984.
Art. 19 Rimborsi alle gestioni previdenziali
1. Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita a norma dell'articolo 3 saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome.
2. Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
3. Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 saranno rimborsate con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvedera' a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.
Art. 20 Indennita' di buonuscita sui trattamenti provvisori
1. I trattamenti economici corrisposti in via provvisoria in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, si considerano ai fini del trattamento di previdenza, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 69 del decreto stesso.
2. Le somme eventualmente corrisposte in piu' saranno recuperate sulla pensione in godimento.
Art. 21 Personale degli enti soppressi
1. Le disposizioni dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonche' al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali.
2. E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinquies.
Art. 22 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 260.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1930, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO