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Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1 gennaio 1980, nonche' di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della responsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, anticipazioni a e' norma dei contratti collettivi in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

2. Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennita' per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

3. Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvedera' direttamente al relativo recupero.

5. Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS 6 tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto e tenuto a corrispondere sulla somma risultante, a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.

7. Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

8. Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.

9. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

10. Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.

11. Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione.

12. Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennita' giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito con un'ammenda di L. 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.22

Art. 2

1. A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo.

2. Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Istituto.

3. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

4. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermita' del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

5. Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'.

6. Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma.17

7. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia' utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalita' di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1 gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio:

  1. a) artigiani, esercenti attivita' commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla e' innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
    Dalla data predetta e' attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalita' di cui allo articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni;

  2. b) liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso tale misura non potra' essere complessivamente inferiore a L. 125.000 annue;12

  3. c) dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi di assistenza sanitaria, ancorche' non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche' altri dirigenti non assistiti da enti, casse o fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalita' e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui allo articolo 4 della predetta legge;

  4. d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori della assicurazione contro le malattie nella misura comunque determinata per l'anno 1979.

  5. e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979.

2. Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attivita' commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui precedente comma.

3. Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma, l'istituto nazionale della previdenza sociale puo' avvalersi degli enti, fondi e casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.

4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979.

5. A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quota fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi a bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalita' e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n.

7. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato "Cassa depositi prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale legge n. 457 del 1978.

8. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitari locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa.

Art. 4

1. Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro versera' al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' elevato a tre anni.

3. La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, e' direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di lavoro.

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L.29 FEBBRAIO 1980, N. 33.

Art. 5

1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

  1. a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti;

  2. b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

  3. c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

  4. d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

  5. e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

2. E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

3. Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.

4. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

5. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

6. Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

7. IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

8. IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

9. IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

10. Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma precedente.

11. L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive.

12. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanita'.

Art. 6

1. Dal 1 gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessita' finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dello art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Fino a quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che gia' esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6-bis

1. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilita' emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dello articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 7

1. Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli enti stessi per l'anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente e' iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.

2. Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla "Assistenza sanitaria" istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

3. Entro il 30 aprile 1980 le regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, lo ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.4

4. Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8-bis

1. Dal 1 gennaio 1981 le unita' sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalita' di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 9

1. Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonche' il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente:
"10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonche' dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980.
Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovra' essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilita' delle rispettive regioni di appartenenza."