Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente "Ospedali riuniti di Parma" distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla regione, dei reparti distrutti degli ospedali riuniti di Parma, e' assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" per gli scopi suddetti.
2. Lo Stato e' surrogato all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, elenco n. 7 - Ministero dei lavori pubblici - Risparmio casa.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - ALTISSIMO - NICOLAZZI - ANDREATTA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO