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Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu'.

2. Le somme all'uopo necessarie sono iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per l'anno 1980 il contributo italiano al suddetto Fondo viene fissato in lire 130 milioni.

4. Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi sono determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 2

1. All'onere di lire 130 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1989 si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. IL Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA-RUFFINI-
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO