Aumento del fondo per la partecipazione italiana ad interventi in favore dei Paesi colpiti da gravi calamita' naturali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da gravi calamita' di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, e' aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potra', in caso di necessita', essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 2
1. All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO