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Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 5

1. Il comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari.

2. E' costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

3. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e' sostituito dal seguente:
"Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:
1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;
6) comitato di settore per gli istituti culturali".

4. Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Data a Roma, addi' 2 aprile 1980
PERTINI
COSSIGA - ARIOSTO -
PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO