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Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, e' eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 21 miliardi.

2. Il contributo di cui al comma precedente sara' utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.

3. La spesa di lire 21 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1981.

Art. 2

1. Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico di cui al precedente articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

2. I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

4. Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti sovrintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, e' tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 3

2. La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, e' trasferita alla regione Lazio.

3. Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.

Art. 4

1. All'onere derivante per l'anno 1980 dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1980
PERTINI
COSSIGA - NICOLAZZI - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO