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Concessione di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe per il triennio 1979-81

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione, per il triennio 1979-81, di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe nelle misure del controvalore in lire italiane di: dollari 5.000 in favore dell'United Nations Trust Fund for South Africa; dollari 15.000 in favore dell'United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa e dollari 10.000 in favore della United Trust Fund for Namibia.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, valutato in lire 26 milioni annui, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO