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Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'attestato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e' equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

2. In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso dell'abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni e siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge, ammettendoli ai corsi per infermieri professionali.

3. L'ammissione ai corsi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

  1. 1) il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non puo' essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli aspiranti all'ammissione devono inoltre superare un esame-colloquio diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale generale corrispondente al decimo anno di formazione scolastica. Le regioni promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Le regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione.

4. Dall'esame sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore;

5. la durata dei corsi non puo' essere inferiore a tre anni scolastici;

6. nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono essere previsti particolari piani di studio che tengano conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867;

7. gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgera' secondo la vigente normativa;

8. per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione delle attivita' di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

9. Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di L. 120.000 annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi.

10. Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, e' esentato dal lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non e' cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro straordinario.

Art. 2

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo precedente e in relazione alle unita' di personale che, in servizio presso le cliniche e i policlinici universitari, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvedera' con legge dello Stato alla trasformazione dei relativi posti previsti in organico.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1980 fanno carico sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I piani di programmazione per i corsi di riqualificazione previsti dalla presente legge devono essere predisposti in modo da poter fruire, quando possibile, del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1980
PERTINI
COSSIGA - ANIASI - SARTI - LA MALFA - LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO