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Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale docente, in possesso del richiesto titolo di studio e di specializzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato, per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1979-80, servizio di insegnamento nelle scuole elementari speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, anche se gestite dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, o dagli enti locali, e che abbia cessato o cessi da tale attivita' di insegnamento presso le dette scuole in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianita' possedute.

2. Il predetto personale e' utilizzato prioritariamente nelle classi elementari speciali funzionanti nella provincia, o per le attivita' di sostegno.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1625 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1980
PERTINI
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Visto, il Guardasigilli: MORLINO